Art. 3.

      1. La Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha il compito di ricercare per gli animali censiti una collocazione alternativa all'attuale che ne garantisca il migliore mantenimento possibile, ad esclusione di altre strutture di spettacolo, nazionali e non. La Commissione

 

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stessa, previa indagine conoscitiva, decide sulla destinazione degli animali censiti in collaborazione con la Lega anti vivisezione, il World wildlife fund e altre associazioni per la protezione e i diritti degli animali.